Ordinanza del Sindaco sugli orari dei negozi
Disciplina degli orari di apertura e chiusura dell’attività di vendita al dettaglio per l’anno 2009.
IL SINDACO
VISTO il decreto legislativo n° 114 del 31.03.1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4, comma 4 della legge 15/03/1997, n.59”, in particolare gli artt. 11,12 e 13 per quanto concerne il commercio su are private e l’art.28 – comma 12 per il commercio su aree pubbliche, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
VISTA la Legge Regionale l° agosto 2003, nr. 11 “Norme di disciplina del commercio” e sue modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che la Legge Regionale l° agosto 2003, nr. 11 prevede la possibilità di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva sentite le associazioni di categoria;
CONSIDERATO che con determinazione del dirigente settore commercio n° 111 del 23/09/03 della Regione Puglia – Settore Commercio – tutto il territorio del Comune di Monopoli è stato riconosciuto località ad economia prevalentemente turistica, così come confermata ed integrata con determinazione del dirigente settore commercio n° 198 del 16/06/2005 della Regione Puglia – Settore Commercio ad esclusione dei seguenti periodi: (continua)
dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 01 ottobre al 30 novembre;
VISTO l'art.54, lett. "D", del D.P.R. 24.07.1977 n°616, contenente la delega ai Comuni della funzione amministrativa relativa alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
VISTO l’art.50, comma 7, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, tra l’altro, gli orari dei pubblici servizi;
VISTO l’art.16 p.5 dello Statuto del Comune di Monopoli con il quale riconosce alSindaco la competenza di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
VISTO l’art. 18 della legge Regionale 24 luglio 2001, nr.18 “Disciplina del commercio su aree pubbliche”;
VISTO il Piano Comunale e Regolamento del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare nr.13 del 15/03/2004 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO, pertanto, necessario assicurare e garantire ai turisti in visita alla città e alla cittadinanza, adeguati servizi, sia nel periodo precipuamente turistico riconosciuto con determinazione della Regione Puglia sia, nel rispetto della legge regionale n. 11/2003 e ss. mm. e ii., in occasione di eventi di grande richiamo turistico e culturale;
RITENUTO, al contempo, di tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;
RAVVISATA la necessità di armonizzare l’apertura e la chiusura delle attività commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale, al fine di incrementare la concorrenza tra gli esercenti ed incentivare una maggior offerta di servizi commerciali;
SENTITE ed acquisito il parere favorevole delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative giusto verbale del 06/11/2008;
D I S P O N E CHE gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono
rimessi alla libera determinazione degli esercizi nel rispetto delle disposizioni della
presente ordinanza:
1. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA
Fascia oraria
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti
i giorni della settimana dalla ore sette alle ore ventidue.
All’interno di tale arco temporale ciascun esercente può liberamente determinare
l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite
delle tredici ore giornaliere.
L’orario adottato e il giorno della chiusura infrasettimanale antimeridiana o
pomeridiana deve essere reso noto al pubblico mediante esposizione di cartelli o altri
mezzi idonei di informazione visibile dall’esterno.
Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio osservano in via ordinaria la chiusura
domenicale e festiva dell’esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale
il GIOVEDI pomeriggio.
E’ data facoltà, a richiesta dell’esercente, di sostituire la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale del giovedì con altra mezza giornata, antimeridiana o pomeridiana, al fine
di consentire la prestazione di un servizio adeguato ad ogni tipo di utenza e compatibile
con le esigenze di organizzazione interna.
Detta variazione deve essere comunicata per iscritto al Comune – Ufficio
Commercio, con preavviso di trenta giorni; non sono consentiti cambi provvisori.
2. DEROGHE
Fermo restando l’obbligo della chiusura domenicale, nelle festività infrasettimanali e
nei giorni:
a) 1° gennaio;
b) domenica di Pasqua;
c) 25 aprile;
d) 1° maggio;
e) 2 giugno;
f) 25 e 26 dicembre
è consentito derogare all’obbligo della chiusura festiva e domenicale nonché del
la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nei periodi e nei giorni sotto indicati:
Dal 2 al 9 gennaio – dal 1 aprile al 30 settembre e dal 1 al 31 dicembre (giusta
determinazione dirigenziale Settore Commercio Regione Puglia nr.198/05
riconoscimento città turistica);
Dal 10 gennaio al 28 febbraio (ai sensi dell’art.18 comma 5 bis L.R.nr.11/03
periodo dei saldi);
Domenica 1 marzo ultima di carnevale – L.R. nr.11/03 art.18 comma 8 bis e
Piano/Regolamento Commercio aree pubbliche del 15/03/2004;
Domenica 8 marzo festa della donna – L.R. nr.11/03 art.18 comma 8 bis;
Domenica 15 marzo (ai sensi dell’ art.18 comma 5 L.R. nr.11/03);
Domenica 4 ottobre Patrono d’Italia – festa C/da Cozzana – L.R. nr.11/03 art.18
comma 8 bis e Piano/Regolamento Commercio aree pubbliche del 15/03/2004;
Domenica 11 ottobre (ai sensi dell’ art.18 comma 5 L.R. nr.11/03);
Domenica 1 Novembre festa di tutti i Santi – L.R. nr.11/03 art.18 comma 8 bis;
Domenica 8 novembre (ai sensi dell’art.18 comma 5 L.R.11/03);
Domenica 22 novembre Santa Cecilia: Festa della musica – L.R. nr.11/03 art.18
comma 8 bis e Delibera di Giunta Comunale nr.155/2008:”Santa Cecilia – La
città della musica”.
E’ altresì prevista la deroga all’obbligo della chiusura domenicale e festiva nelle 99
contrade dell’agro monopolitano, vista l’affluenza dei villeggianti che arrivano dai paesi
limitrofi e che una volta giunti sul nostro territorio hanno bisogno di approvvigionarsi di
viveri.
La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana ricorrono uno o più
giorni festivi oltre la domenica.
E’ comunque riservata facoltà all’operatore di optare per la non effettuazione del giorno di
chiusura infrasettimanale nella settimana antecedente a quella in cui ricade la festività.
3. EVENTI PARTICOLARI
Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste di carattere “rionali” – promosse o
organizzate in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e
promuoverli – possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per
gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa valutazione dei programmi e
della loro valenza economico – sociale.
Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente
promosse dall’Amministrazione Comunale, Enti eclesiastici o associazioni onlus tese alla
riqualificazione ambientale, sociale e culturale del territorio.
SI DA ATTO
Che ai sensi dell’art.18 della L.R n. 11/2003 le suddette disposizioni non si
applicano alle seguenti tipologie di attività: rivendite di generi di monopoli; esercizi di
vendita interni ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio
situati nelle stazioni ferroviarie e marittime; rivendite di giornali; gelaterie e
gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di
bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline,
articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita citate, siano
svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
Si precisa che i produttori – rivenditori di pasta fresca, sono assimilati alle
pasticcerie; le macellerie munite di autorizzazione alla somministrazione hanno la
possibilità di effettuare l’apertura nelle giornate domenicali e festive, osservando,
comunque la mezza giornata di chiusura infrasettimanale per l’esercizio della attività di
macelleria.
Salvo il regime sanzionatorio specifico previsto da leggi dello Stato e della Regione,
le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno punite con la
sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art.7/bis del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, nr.267 secondo le procedure della legge 24 novembre 1981
n.689;
AVVISA
A norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr.241, si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione dell’art.2 e seguenti della legge 6 dicembre
1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al tribunale
Amministrativo di Bari, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti
dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
A norma dell’art.8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile
del procedimento amministrativo è il Dirigente VII^ Area Organizzativa.
La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni
precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita
al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile e sarà resa nota al
pubblico mediante affissione all’’Albo pretorio e inserita nel sito internet del Comune.
La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia
Municipale ed agli altri organi di vigilanza.
Dalla Residenza Municipale, 29/12/2008
IL DIRIGENTE IL SINDACO
AREA ORGANIZZZATIVA VII (Ing.Emilo ROMANI)
(Dott.Pietro D’AMICO)