Laghezza non è più Difensore Civico:Il TAR Puglia accoglie il ricorso

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Laghezza non è più Difensore Civico:
Il TAR Puglia accoglie il ricorso di Domenico De Russis,
Walter Laganà, Laura Di Bari difesi dall'Avv. Paolo Petrosillo 

N. 01430/2009 REG.SEN. N. 00777/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 777 del 2009, proposto da:
Domenico De Russis, Laura Di Bari, Walter Laganà, rappresentati e difesi dagli avv. Donato Netti, Paolo Petrosillo, con domicilio eletto presso studio Pugliese in Bari, piazza A. Moro, 33/A;

(continua)

contro

Comune di Monopoli in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Lorenzo Dibello in Bari, c/o F.Semeraro via A.Gimma, 73;

nei confronti di

Gesumino Laghezza, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Pignatelli, con domicilio eletto presso Tommaso Giotta in Bari, via A. Gimma, 148;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio Comunale di Monopoli del 30 gennaio 2009, pubblicata in data 10 febbraio 2009, avente ad oggetto: Nomina del Difensore Civico;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli in Persona del Sindaco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gesumino Laghezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto che col ricorso all’esame notificato e depositato rispettivamente il 17 aprile ed il 14 maggio del 2009, i ricorrenti hanno impugnato la delibera in epigrafe meglio indicata con ci il Consiglio Comunale di Monopoli ha provveduto alla nomina del difensore civico nella persona del sig. Gesumino Laghezza, attuale contro interessato;

Visto che vengono dedotti tre motivi di gravame, trattati congiuntamente, e cioè: 1) Violazione artt. 3 e 4 dello Statuto del Comune di Monopoli, 2) violazione dell’art. 7 del Regolamento Comunale n. 34 del 25.5.2004 e 3) Eccesso di potere e violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto che in dette censure lamentano i ricorrenti la carenza in capo al prescelto ed attuale contro interessato rag. Gesumino Laghezza del requisito del diploma di Laurea ovvero quello di aver fatto parte di una assemblea legislativa, requisiti questi richiesti e dallo Statuto e dal Regolamento comunale oltre che dall’avviso pubblico;

Visto che i ricorrenti in particolare puntualizzano che l’aver fatto parte di un’assemblea legislativa significa aver fatto parte della Camera ovvero del Senato ovvero ancora della Regione e non già di essere stato membro del Consiglio Comunale (caso del sig. Laghezza);

Visto che da parte ricorrente si lamenta pure quale causa di ineleggibilità del candidato poi prescelto, la circostanza che lo stesso aveva fatto parte sino alla fine del gennaio 09 di un partito politico, nel mentre lo Statuto (punto 8/b dell’art. 40) evidenzia che i membri di partito sono ineleggibili per la carica in questione;

Viste le difese del Comune che in via preliminare deducono la inammissibilità del ricorso per ritenuta carenza di legittimazione in capo agli attuali ricorrenti, tutti laureati, che a ben vedere azionerebbero un interesse che –secondo la particolare tesi sospinta- verrebbe a riguardare solo un eventuale candidato non in possesso di laurea ed ex consigliere comunale e che nessun cittadino avente tali requisiti ha inteso impugnare la deliberazione di nomina;

Visto altresì che nel merito la difesa comunale, fatto riferimento al potere altamente discrezionale di scelta politica dei candidati affidata ai consiglieri che votano con voto segreto, quanto al problema del requisito di “aver fatto parte di una assemblea legislativa” viene a sottolineare che il Segretario Comunale aveva rimesso al Consiglio Comunale la questione di interpretare in senso estensivo e non tecnico il termine assemblea legislativa ovvero darne una interpretazione solo letterale in modo da ricomprendere soltanto le assemblee parlamentari e quella regionale che sono le uniche ad avere potestà legislativa e che il Consiglio Comunale, in riscontro, ne aveva dato una interpretazione estensiva, id est anche partecipazione ai consigli comunali;

Osservato altresì che la difesa dell’Amministrazione a suffragio di quanto dall’Ente locale operato deduce pure che i Comuni, dopo la riforma del titolo V della Cost., hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Viste le memorie difensive del contro interessato sostanzialmente analoghe alle difese comunali che dianzi si sono riportate;

Tutto ciò premesso, il Collegio passando alla parte motiva osserva quanto segue:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione prospettata e dalla difesa del Comune e da quello dello stesso contro interessato. Gli attuali ricorrenti, che hanno partecipato all’avviso pubblico per l’elezione del difensore civico (che all’art. 1 richiedeva ed a pena di inammissibilità il requisito del possesso del diploma di laurea ovvero la partecipazione in passato ad un assemblea legislativa) sono più che legittimati ad impugnare la nomina a difensore civico di un soggetto che, nella prospettazione su cui basa il ricorso (e sulla cui fondatezza o meno si vedrà in prosieguo), esso requisito non possiede. Essi vengono ad azionare un interesse legittimo proprio, e non di terze persone, come erroneamente si assume, riveniente dalla loro partecipazione all’avviso pubblico di cui si è detto. Non pare possa essere messo in discussione che un candidato alla procedura per la nomina a difensore civico, circondata da particolari garanzie e quanto al momento partecipativo e quanto al momento della scelta tra i vari candidati, abbia un ben raffigurabile interesse proprio a chiedere l’annullamento dell’esito determinatosi. L’aver presentata apposita istanza all’uopo, serve a differenziare la posizione dei singoli attuali ricorrenti da quella degli altri consociati; e del tutto errato, quindi, affermare che essi, in forza del loro dichiarato possesso di laurea, non abbiano titolo a contestare il mancato possesso in capo allo scelto dell’alternativo requisito chiesto dall’avviso pubblico –oltre che dallo Statuto comunale e dal Regolamento-di aver “fatto parte di una assemblea legislativa”; l’interesse a ricorrere ben si ravvisa quanto meno sotto il profilo del c.d. interesse strumentale alla ripetizione della procedura in parola, previo annullamento della nomina effettuata e scelta questa volta di un candidato in possesso dei prescritti requisiti che ben può venire a riguardare uno di essi.

Passando al merito, il punto di causa è la esatta cognizione ed individuazione di “assemblea legislativa”, la partecipazione alla quale era prevista dall’avviso (in uno con le relative disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale), quale requisito alternativo al possesso del diploma di Laurea per la elezione a Difensore Civico comunale.

A riguardo considera il Collegio facendo uso della interpretazione letterale che è il primo e principale criterio ermeneutico (art. 12 preleggi), che l’organo assembleare comunale, cioè il Consiglio Comunale, anche dopo la riforma dell’art. V della Cost. non è assemblea legislativa; all’attualità infatti esso Ente locale, pur dopo la riforma del titolo V della Cost, non ha una funzione legislativa, non dovendosi questa confondere con l’autonomia statutaria e regolamentare. Più propriamente la definizione di assemblea legislativa la si ricava direttamente dalla Costituzione il cui art. 70 stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere; sovviene poi l’art. 117 che attribuisce capacità legislativa alle Regioni oltre che alle province autonome di Trento e Bolzano. Allo stato, pertanto, i Comuni non hanno funzioni legislative; un diverso intendere si pone in contrasto frontale col principio di legalità che costituisce tutt’ora il fondamento dello stato di diritto nel sistema costituzionale delle fonti di diritto, sistema che giusti artt. 70 e 117, lo si ripete, viene a ripartire la competenza legislativa tra Stato e Regioni e non già tra Stato, Regioni e Comuni. Lo stesso Statuto comunale, richiamato da parte resistente ad indiscussa espressione “para legislativa” e normativa dell’Ente, deve essere conforme alla disciplina legislativa non potendo con la stessa contrastare (ex multis Tar Milano n. 1622/04) e precipuamente in tema di organi di governo e funzioni fondamentali come rivenienti dal precetto costituzionale.

Anche i lavori del Consiglio comunale di Monopoli che hanno prodotto la particolare disposizione predispongono in tal senso. Invero la proposta di prendere in considerazione l’aver fatto parte di Assemblea legislativa, in alternativa al titolo di laurea, quale requisito per il candidato alla nomina di Difensore Civico, proveniva da un consigliere comunale che si esprimeva nei seguenti termini: “..sembra assurdo che si privilegi il titolo di chi applichi la legge e non si considera il titolo di chi le leggi le ha fatte”. Orbene chi provvede a “far le leggi” non è certo il consigliere comunale, non competente a riguardo.

Infine la “l’interpretazione autentica ed in senso estensivo” operata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.1.09 e del seguente tenore “ritenuto di interpretare in maniera estensiva la norma che limita il termine Assemblea Legislativa e quindi di includere in tale definizione anche la partecipazione ai Consigli Comunali” <ed il tutto in virtù di apposito emendamento che veniva sottoposto all’approvazione del Consiglio (vedi dichiarazioni del Presidente a pag. 15 della delibera n. 5 del 30.1.09, agli atti)>, non può aver qui valenza vuoi perché l’emendamento di che trattasi non figurava nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta consiliare del 30.1.09 vuoi perché nella specie più che di interpretazione autentica e di ordine estensivo, è da parlarsi di modifica della Statuto comunale (art. 40 punti 3 e 4) oltre che dello stesso avviso pubblico. Deve più propriamente parlarsi di modifica, precisa il Collegio, in conseguenza della elencazione “tassativa”, se non altro perché di rango costituzionale, di quelle che sono le assemblee legislative nel nostro ordinamento. Di conseguenza la disposizione “innovativa” non poteva avere effetti immediati, ma doveva scontare i tempi tecnici per una modifica statutaria (vedi art. 6 d.lgs. n. 267/00) a salvaguardia anche -come giustamente fatto osservare da parte ricorrente- di altri soggetti che ben avrebbero potuto presentare le proprie candidature in virtù del novellato requisito (essere stati consiglieri comunali). In conclusione il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell’atto gravato.

Spese come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la delibera consiliare gravata riguardante la nomina del difensore civico per il Comune di Monopoli.

Le spese di giudizio si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila) a carico del Comune di Monopoli per € 2.000,00 e del contro interessato per € 1000,00, a ciò rispettivamente condannati ed a favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

 

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Referendario

 

 

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO