INTERPELLANZA DELL’OPPOSIZIONE SUI SERVIZI ASSICURATIVI

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I sottoscritti Consiglieri Comunali

 Premesso

        che con deliberazione n. 133 del 8 luglio 2009 la Giunta comunale dava mandato al Dirigente dell’area organizzativa servizi finanziari e patrimonio di procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza e consulenza per la revisione, la gestione e l’esecuzione di contratti assicurativi mediante l’ausilio di un broker assicurativo;

        che, in conseguenza di ciò, con determinazione n. 2222 R.C.G. del 18 novembre 2009 il Dirigente dell’area organizzativa servizi finanziari e patrimonio procedeva all’approvazione dello schema di capitolato d’oneri disciplinante l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Monopoli, finalizzato all’individuazione del potenziale contraente;

        che a tal fine nella medesima determinazione, veniva indicato quale valore stimato dell’appalto la somma di 19.651,50 euro, corrispondente alla misura delle commissioni (15%) spettanti al broker per il triennio di durata dell’incarico e calcolate sul totale dei premi assicurativi stimati per il medesimo periodo (131.009, 97 euro nel triennio);

        che in virtù di tale valore, risultato di poco inferiore ai 20.000 euro, si dava atto di volersi avvalere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, della procedura di acquisizione in economia del predetto servizio, prescindendo in tal modo dalla richiesta di più preventivi;

       che pertanto si procedeva ad affidare alla società Marsh Spa, con sede in Milano, l’appalto triennale del servizio di brokeraggio assicurativo, con decorrenza dalla data indicata nelle lettera di contratto; (continua)

 

considerato

 

         che la stima dei premi assicurativi posti a base della procedura di affidamento diretto risulta palesemente sottodimensionata rispetto alle esigenze effettive di copertura dei rischi a cui l’ente dovrà fare ricorso;

         che quindi tale stima risulta del tutto inattendibile e irreale, in quanto non tiene conto dell’attualità dei prezzi del mercato assicurativo ma soprattutto omette di considerare profili di rischio per i quali si rende oggettivamente necessario apprestare delle coperture assicurative, notoriamente costose, come per esempio la polizza della responsabilità civile verso terzi, quella incendio, furto ed altri eventi ovvero quella per i rischi tecnologici;

         che, a dimostrazione di ciò, si pensi che un Comune come quello di Trento, con popolazione di poco superiore ai 100 mila abitanti, paga in premi assicurativi una cifra di circa 680.000 euro l’anno, ovvero 2.040.000 euro se calcolati su base triennale;

         che nella fattispecie specifica l’appalto era certamente da considerare superiore ai 20.000 euro e come tale non assoggettabile alla procedura di acquisizione in economia, bensì ai normali criteri di aggiudicazione stabiliti dal Codice degli appalti;

         che in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti all’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo da parte degli enti pubblici è recentemente intervenuta, tra l’altro, l’autorità garante della concorrenza e del mercato (Bollettino n. 40 del 26.10.2009), la quale ha ribadito che i servizi di brokeraggio assicurativo devono sempre essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla pubblica amministrazione;

         che la stessa, proprio in riferimento all’ipotesi di affidamento sulla base di una scelta fiduciaria, ha precisato che “questa prassi determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa e con le indicazioni amministrative, impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato”;

 

osservato

 

         che all’articolo 4 del citato capitolato d’oneri si da atto che tutte le prestazioni fornite dal broker non comporteranno alcun onere a carico del Comune, poiché l’opera del broker verrà remunerata, sulla base della provvigione massima dichiarata in sede di gara, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;

         che tuttavia tale provvigione è posta solo formalmente a carico dell’assicuratore, dal momento che il relativo onere economico sostenuto da quest’ultimo viene recuperato attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dell’assicurato (cd. caricamento del premio);

         che, per effetto di ciò, nella determinazione del premio da parte delle compagnie assicuratrici la misura del compenso provvigionale da corrispondere al broker viene ad incidere in maniera non secondaria sul prezzo finale della polizza cui dovrà farsi carico l’ente;

         che nella fattispecie specifica la provvigione da corrispondere alla Marsh spa è stata stimata nella misura del 15% del totale dei premi assicurativi, i quali, come detto innanzi, sono destinati a crescere sensibilmente rispetto alla stima effettuata;

         che la scelta di affidare su base fiduciaria il servizio alla predetta società non ha consentito, quindi, di innescare alcuna competizione in relazione alla misura di tale provvigione, che avrebbe dovuto fungere, invece, da criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

         che un confronto competitivo tra più soggetti avrebbe indotto i partecipanti alla gara ad offrire percentuali di gran lunga più basse rispetto a quella che ha imposto e/o imporrà la Marsh in pozione di assoluto monopolio e in piena arbitrarietà;

         che la scelta dell’affidamento diretto si presenta quindi gravemente lesiva dei principi di economicità e concorrenzialità, essendo stata di fatto azzerata la concorrenza sul prezzo;

         che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato assicurando posizioni di parità;

         che tutto ciò comporterà un danno non indifferente per le casse comunali in quanto l’ente non è stato posto nelle condizioni di ricercare e ottenere le migliori condizioni economiche possibili e si troverà a pagare polizze sempre più care, in virtù del caricamento provvigionale imposto dall’unico broker;

 

tutto ciò premesso interpellano  il Sindaco

richiedendo risposta in aula ai sensi dell’art. 39 co. 7 del regolamento del Consiglio comunale

per conoscere

 

         per quale motivo l’amministrazione non ha attivato idonea procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di brokeraggio del Comune;

         se la società affidataria ha già depositato, come da contratto, lo studio del rischio attinente alle attività dell’ente, nonché l’analisi delle polizze assicurative in essere e di quelle occorrenti;

         chi è il referente della Marsh sul territorio con il quale il Comune intrattiene i rapporti commerciali e di consulenza di cui al citato contratto;

         secondo quali modalità avverrà la selezione delle compagnie di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi individuati;

         se, alla luce delle considerazioni fatte in premessa e delle citate indicazioni fornite in materia dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, l’amministrazione ritiene opportuno attivare le procedure per la risoluzione del contratto stipulato con la Marsh spa.

 

 

I Consiglieri Comunali

 

 

f.to

Francesco Tamborrino

Giampiero Risimini

Michele Suma

Marilù Napoletano

Giuseppe Ciaccia

Cecilia Materia

Vito Onofrio Lamanna