Ci scrivono la Prof.ssa Balducci e l’Ing. Deleonibus: “Oggi la TARSU non esiste più”

209

In queste ore sta arrivando in tutte le case e negozi dei contribuenti monopolitani l’odioso e minaccioso AVVISO DI PAGAMENTO contenente lo scandaloso e ingiustificato aumento della tassa sui rifiuti.

L’ingiustificato aumento porterà all’ulteriore perdita del potere di acquisto dello stipendio e si sommerà a tutti gli altri aumenti che il cittadino ha dovuto subire nel corso dell’anno (carburante, assicurazione, ecc..);

Bene hanno fatto alcuni partiti e sindacati a chiedere un tavolo tecnico di concertazione e alcuni monopolitani a costituirsi in un comitato, che farà un percorso verso la legalità e la difesa della dignità e delle tasche dei cittadini ormai considerati sudditi da una classe politica senza scrupoli.

La tassa più odiata e più cara d’Europa, espone, in caso di mancato pagamento delle cartelle, i malcapitati cittadini, addirittura, ad azioni esecutive e a correre il rischio di vedersi pignorati lo stipendio, la casa o l’auto.

Il suggerimento che mi sento di dare è quello di mettere insieme professionisti, avvocati e commercialisti, incaricati di redigere e seguire ricorsi innanzi ai giudici tributari per chiedere la riduzione dell’inammissibile tributo come previsto dalla norma in situazioni di degrado e disfunzioni e di ricorrere dinanzi ai giudici contro l'aumento della Tarsu stessa.

 

(continua)

Bisogna poi aggiungere che l’articolo 23 della Costituzione stabilisce una riserva assoluta di legge in materia tributaria; non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della Tarsu, in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l’applicazione della relativa legge (D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993). E pertanto gli eventuali regolamenti emanati dai Comuni e applicativi della Tarsu saranno da considerarsi, inevitabilmente, illegittimi.

Malgrado l’art.49 del D.Lgs. 22/1997 abbia soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (già introdotta con il D. Lgs. 507/93) sostituendola con la “tariffa” che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio, la pregressa normativa trova ancora applicazione per tutto il periodo transitorio disciplinato dal D.P.R.158/99 che, per Comune di Monopoli, è terminato nel 2008. Ciò postula che la delibera da impugnare non tiene conto, né dà contezza, dell’iter seguito per la determinazione delle nuove tariffe, nonché manca ogni specificazione e giustificazione dell’importo del costo del servizio, siccome il gettito della tassa – ex art.58 D.Lgs.507/93 e fino all’applicazione della pregressa disciplina – è pari al c.d. “costo convenzionale” (inferiore al costo di esercizio e al costo complessivo).

La delibera è, a nostro parere altresì illegittima in quanto prevede il passaggio da una copertura parziale dei costi attuata negli anni precedenti ad una copertura quasi totale degli stessi senza dare alcuna motivazione o giustificazione di tale radicale mutamento, se non con un generico riferimento a “motivazioni politiche”. Invero, ancorché nell’ambito del potere discrezionale esercitabile nei limiti di cui all’art. 61 D. Lgs. 507/93, l’Amministrazione è tenuta a motivare le proprie scelte siccome incidenti direttamente nella sfera patrimoniale dei cittadini.

Come già anticipato, l’ art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prevede la soppressione e la sostituzione con la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del D. Lgs. n. 507 del 1993, soltanto a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio indicato nel comma 1 del medesimo articolo (nel testo modificato prima dall’art. 1, 28° co., della L. 9 dicembre 1998 n. 426 e poi dall’art. 33 della L. 23 dicembre 1999 n. 488).

Il suddetto “regime transitorio”, cui fa riferimento il legislatore, è quello indicato e regolato nell’art. 11, co. 1°, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come modificato dall’art. 33, 6°co., della citata legge n. 488 del 1999 che, per quanto qui interessa, fissa spazi temporali differenziati (tre, cinque ed otto anni) a seconda del “grado di copertura” del servizio raggiunto da ciascun Comune nell’anno 1999: risulta incontestato che per il Comune di Monopoli il regime transitorio è cessato solo nel 2008.

Tuttavia la disciplina di cui all’art. 49 D. Lgs. 22/97 cit., pur consentendo ai Comuni, anche nella vigenza del periodo transitorio, di poter introdurre solo “in via sperimentale” il nuovo sistema di tariffazione (co. 1 bis e co. 16 art. 49 D. Lgs. cit.), richiede comunque che il passaggio avvenga per via graduale (co. 5 art. 49 cit.). Nel caso in questione, diversamente, né l’aumento generalizzato della TARSU rispetto all’esercizio finanziario precedente può obiettivamente dirsi graduale, né la determinazione da impugnare può ritenersi una introduzione in via sperimentale della nuova tariffa ai sensi dei commi 1bis e 16 art. 49 cit..

E poi, vale ancora la norma di cui all’art. 69 co.2 D. Lgs. 507/93 secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei “dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima di copertura del costo: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni” (T.A.R. Sardegna, Sez.II, 11 marzo 2008 n.411), il ché anche nel caso qui in esame è del tutto carente.

Del tutto carente risulta altresì il riferimento all’istruttoria compiuta dal Comune per la predisposizione degli aumenti considerato che, ancora nel periodo transitorio, il gettito della TARSU non può superare né essere inferiore al 50% del costo di esercizio, quest’ultimo inteso al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti (co. 3 art. 61 D. Lgs. cit.) e al netto della deduzione dell’importo (oscillante tra il 5% e il 15%) a titolo di costo di spezzamento (co. 3 bis).

In particolare, ai sensi del regolamento adottato dal Comune di Monopoli in applicazione del D. Lgs. 507/93, il gettito della TARSU corrisponde al c.d. “costo convenzionale” che, indipendentemente dalla percentuale della copertura del costo di servizio che il Comune scelga di coprire con il prelievo impositivo, è comunque inferiore (per le deduzioni di cui in premessa) al “costo complessivo” del servizio in parola.

A corredo del presente va ricordato che i regimi di proroga della TARSU, in base ai quali, dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare la disciplina della TARSU, sono decaduti. A tutt’oggi, non esiste il regolamento di attuazione del Codice dell’Ambiente, e cioè del D. Lgs. n. 152 del 2006. Tale circostanza però non ha alcuna ripercussione sulla esistenza o meno della TARSU nel sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamento di attuazione, il Codice dell’Ambiente, continua ad essere inapplicabile, e che, pertanto, i Comuni dovranno (e NON potranno) applicare esclusivamente la TIA, come disciplinata dal D. Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi), in quanto dal 01/01/2010 e ancora per tutto il 2011 tale disciplina è l’unica in vigore e, quindi, applicabile (essendo venuta a mancare la disciplina della TARSU).

In conclusione, oggi la TARSU non esiste più perché manca una norma espressa di proroga, a meno che il legislatore non intervenga con una legge specifica.

Allora, avanti con un’azione che possa far rivedere l’aumento della TARSU!

prof.ssa avv. Paola BALDUCCI, Docente di Diritto Processuale Penale c/o Università del Salento e di Diritto Penale Commerciale c/o l’Università degli Studi de L’Aquila; Consiglio Direttivo dell’Eurispes.

dott. ing. Giuseppe DELEONIBUS, Dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Researcher in Gestione dei Rifiuti Industriali